Riscontro a richiesta di chiarimenti n.1

Richiesta di chiarimenti del 22/02/2022

Con riferimento all’invito a proporre domanda di concordato ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. 270/99 per
le società del COOPCOSTRUTTORI in amministrazione straordinaria, in qualità di soggetto
interessato all’accesso ai dati e alle informazioni del Gruppo Coopcostruttori, siamo a richiedervi
cortesemente un chiarimento in merito ai soggetti legittimati ad avanzare l’eventuale proposta di
concordato.
Dal Regolamento pubblicato, infatti, non si evince se sia necessaria la rispondenza tra la società
ammessa all’accesso e il soggetto che eventualmente formulerà la proposta di concordato. In
particolare, si chiede conferma circa la possibilità per una società veicolo costituita ad hoc di
formulare l’eventuale proposta di concordato, nonostante l’accesso documentale sia stato
richiesto da una diversa società, comunque riferita alla medesima compagine societaria.
  

Riscontro del 28/02/2022 alla richiesta di chiarimenti del 22/02/2022


L’invito a proporre domanda di concordato costituisce atto introduttivo della procedura
competitiva volta all’individuazione di proposte concordatarie cui seguono: i) la presentazione
della domanda di accesso ai dati e alle informazioni da parte dei proponenti assuntori; ii) l’esame
ed eventuale ammissione del proponente assuntore da parte degli organi della procedura; iii) lo
svolgimento della data room; iv) la presentazione delle offerte; v) la selezione delle offerte e la
successiva aggiudicazione. Ne consegue che il proponente assuntore è il soggetto interessato a
presentare domanda di concordato che chiede conseguentemente di essere ammesso all’accesso
ai dati e alle informazioni onde partecipare alla procedura competitiva. A conferma, l’art. 9
dell’Invito stabilisce che la proposta di concordato può essere formulata, nei termini ivi indicati,
proprio dai soggetti ammessi alla data room. All’art. 3 dell’Invito viene ulteriormente precisata
l’esclusione della presentazione di manifestazioni di interesse da parte di terzi: mandatari o
mediatori. Posta questa premessa va considerato che l’art. 1 dell’invito prevede che possano
partecipare alla procedura a titolo personale o collettivo, qualora legati in raggruppamento da
accordi di compartecipazione, enti muniti di personalità giuridica costituiti in un paese
appartenente all’U.E.. La facoltà di partecipazione da parte di società costituite presso stati
europei nei quali, a differenza dell’Italia ove vige il criterio atomistico societario, trovano
regolamentazione i gruppi societari impone di prendere in considerazione oltre ai raggruppamenti
di imprese temporanei anche quelli stabili rappresentati dai gruppi societari. Sarà necessario, in tal
caso, che da parte della capo gruppo vengano indicati gli enti costituenti la propria costellazione
societaria coinvolti a partecipare, in filiera funzionale, alla procedura competitiva.
Alternativamente e indipendentemente dall’appartenenza al gruppo, le medesime società
potranno optare per organizzarsi in raggruppamento temporaneo. Si rammenta, al riguardo, che
l’art. 3 dell’invito consente la manifestazione di interesse anche a mandatari, siano essi qualificati
quali proponenti, gestori o altro purché operanti nell’interesse di enti appartenenti allo stesso
gruppo.
Nulla vieta infine che il proponente assuntore, ammesso dalla procedura in quanto ritenuto essere
in possesso dei requisiti di idoneità indispensabili per la realizzazione del progetto concordatario,
sotto la propria responsabilità possa provvedere alla realizzazione dell’iniziativa attraverso un
proprio veicolo costituito ad hoc così come possa utilizzare per lo svolgimento delle varie attività
sia personale dipendente che consulenti esterni che agiranno comunque in suo nome e conto
nonché sotto la sua responsabilità.


I Commissari Straordinari
Coopcostruttori Scarl in A.S.
Cir Costruzioni Srl in A.S.
Hera Spa in A.S.