INVITO A PROPORRE DOMANDA DI CONCORDATO AI SENSI DELL’ART. 78 D. LGS. 270/99

INVITO A PROPORRE DOMANDA DI CONCORDATO AI SENSI DELL’ART. 78 D. LGS.
270/99 PER LE SOCIETA’ DEL GRUPPO COOPCOSTRUTTORI IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
COOPCOSTRUTTORI SCARL
CIR COSTRUZIONI SRL
HERA SPA

***
RENDE NOTO
***

E’ pervenuta una nota in cui si è sostenuto che la procedura competitiva avviata dai Commissari trova collocazione “all’interno di un procedimento a carattere pubblicistico” in quanto “procedura sottoposta al controllo, non solo di organi giurisdizionali, ma altresì amministrativi”.
Al riguardo si fa osservare quanto segue.
La procedura competitiva tesa ad accertare la possibilità di identificare proposte di concordato maggiormente vantaggiose per lo stato passivo rispetto alla ordinaria prosecuzione delle attività liquidatorie, trova fondamento nella regolamentazione dettata dall’art. 78, d.lgs. 270/99.
L’art. 78 del d.lgs. 270/99 costituisce una delle norme regolatrici del diritto della crisi d’impresa (ovvero diritto fallimentare), branca del diritto commerciale a sua volta parte del diritto privato.
Come è noto la procedura concorsuale normata dal d.lgs. 270/99 è di tipo bifasico. In essa tutte le attività inerenti formazione e gestione dello stato passivo sono di competenza del tribunale mentre quelle connesse alle attività di gestione straordinaria di impresa e di recupero degli attivi sono sottoposte alla vigilanza del Ministero. Tutte le procedure di AS delle società del gruppo Coopcostruttori hanno cessato da tempo le attività di esercizio d’impresa e si trovano nella fase propriamente liquidatoria.
Nella ripartizione di compiti contemplata dal d.lgs. 270/99, il primo comma dell’art. 78 attribuisce al Ministero la facoltà di autorizzare a proporre un concordato al Tribunale.
Tale autorizzazione ministeriale non produce l’effetto di sottrarre la competenza giurisdizionale del d.lgs. 270/99 e delle varie leggi del diritto fallimentare da esso richiamate alla competenza del giudice ordinario per consegnarla a quella del giudice amministrativo.
I compiti assegnati dal d.lgs. 270/99 al Ministero non sono correlati all’esercizio di un’attività amministrativa e non costituiscono pertanto atti di natura autoritativa in quanto nel loro compimento, ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis della L. 241/1990, il Ministero agisce secondo le norme del diritto privato e, nella fattispecie, del diritto della crisi d’impresa.

Roma/Argenta (FE), 21/11/2022

I Commissari straordinari